È illegale per qualsiasi persona impegnata nel commercio, nel corso di tale commercio, direttamente o indirettamente, di discriminare nel prezzo tra i diversi acquirenti di prodotti di qualità simile, quando uno o più degli acquisti coinvolti in tale discriminazione sono in commercio, dove tali prodotti sono venduti per uso, consumo, o rivendita negli Stati Uniti o in qualsiasi loro territorio o nel Distretto di Columbia o in qualsiasi possedimento insulare o altro luogo sotto la giurisdizione degli Stati Uniti, e quando l’effetto di tale discriminazione può essere sostanzialmente quello di diminuire la concorrenza o tendere a creare un monopolio in qualsiasi linea di commercio, o di ferire, distruggere o impedire la concorrenza con qualsiasi persona che concede o riceve consapevolmente il beneficio di tale discriminazione, o con i clienti di uno di essi: Fermo restando che nulla di quanto qui contenuto impedisce di applicare differenziali che tengano conto solo delle differenze nei costi di produzione, vendita o consegna risultanti dai diversi metodi o dalle diverse quantità in cui i prodotti di base sono venduti o consegnati a tali acquirenti: A condizione, tuttavia, che la Commissione Federale del Commercio possa, dopo le dovute indagini e l’audizione di tutte le parti interessate, fissare e stabilire limiti quantitativi, e rivedere gli stessi se lo ritiene necessario, per quanto riguarda particolari prodotti di base o classi di prodotti di base, dove trova che gli acquirenti disponibili in maggiori quantità sono così pochi da rendere le differenze a causa di essi ingiustamente discriminatorie o promotore di monopolio in qualsiasi linea di commercio; e quanto sopra non deve quindi essere interpretato per consentire differenze basate su differenze in quantità maggiori di quelle così fissate e stabilite: E a condizione che nulla di quanto qui contenuto impedisca alle persone impegnate nella vendita di merci, beni o prodotti nel commercio di selezionare i propri clienti in transazioni in buona fede e non in restrizione del commercio: E a condizione che nulla di quanto qui contenuto impedisca modifiche di prezzo di volta in volta quando in risposta alle mutevoli condizioni che influenzano il mercato o la commerciabilità delle merci in questione, come ad esempio, ma non solo, il deterioramento effettivo o imminente di merci deperibili, l’obsolescenza di merci stagionali, le vendite sotto processo, o le vendite in buona fede per la cessazione dell’attività delle merci in questione.