Una raccolta o compendio di leggi. Un sistema completo di diritto positivo, organizzato scientificamente e promulgato dall’autorità legislativa. Johnson v. Harrison, 47 Minn. 575, 50 N. W. 923, 28 Am. St. Rep. 3S2; Railroad Co. v. State, 104 Ga. 831, 31 S. E. 531, 42 L R. A. 518; Railroad Co. v. Weiner, 49 Miss. 739. La raccolta di leggi e costituzioni fatta per ordine dell’imperatore Giustiniano è contraddistinta dall’appellativo di “Codice”, a titolo di eminenza. Vedi CODICE DI GIUSTINIANO. Un corpo di leggi stabilito dall’autorità legislativa, e inteso ad esporre, in forma generalizzata e sistematica, i principi dell’intera legge, sia scritta che non scritta, positiva o consuetudinaria, derivata dalla promulgazione o dal precedente Abbott. Un codice deve essere distinto da un compendio. L’oggetto di quest’ultimo sono di solito le decisioni riportate dai tribunali. Ma ci sono anche digest di statuti. Questi consistono in una raccolta e classificazione ordinata degli statuti esistenti di uno stato o nazione, mentre un codice è promulgato come una nuova legge che copre l’intero campo della giurisprudenza
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